Il Decreto attuativo 25 novembre 2016, n. 222 cambia la procedura di rilascio del certificato di Agibilità, che fino ad oggi veniva emesso dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio tecnico comunale. Con questa modifica, entrata in vigore il giorno 11/12/2016, la procedura che rende agibile un’immobile, o parti di esse, viene attestata mediante Segnalazione Certificata sotto la responsabilità di un professionista tecnico.
Ė necessario presentare allo sportello unico per l’edilizia la Segnalazione Certificata di Agibilità per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle seguenti condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.
L’utilizzo degli immobili oggetto di Segnalazione Certificata di Agibilità può avere inizio contestualmente al deposito della stessa.
Di seguito il testo del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222