Dal 5 gennaio 2018 vengono abrogate e sostituite le disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi riguardanti le cisterne mobili di gasolio di carburante con capacità fino 9.000 litri col DM 22/11/2017
- Il Ministero dell’Interno, con il Decreto 22/11/2017 in vigore dal 05/01/2018, dispone l’abrogazione delle precedenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei contenitori-distributori mobili ad uso privato destinati all’erogazione di carburante liquido di categoria C (gasolio) ed ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio degli stessi.
Campo di applicazione per i contenitori-distributori:
- Ad uso privato
- installati fuori terra;
- con capacità geometrica non superiore a 9 m3;
- destinati ad erogazione gasolio (carburante avente un punto di infiammabilità di oltre 65° C e sino a 125° C o con un punto di infiammabilità non inferiore comunque ai 55°C);
di nuova installazione e quelli esistenti alla data del 5 gennaio 2018 che:
- non sono in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
- non sono in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o non è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- non sono stati pianificati, o non sono in corso lavori d’installazione dei contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Sono esclusi:
- i contenitori-distributori in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
- i contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- i contenitori-distributori oggetto di pianificazione o in fase d’installazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione in possesso, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Il nuovo provvedimento, al fine di garantire che i contenitori-distributori siano installati e gestiti in al fine di:
- minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza;
approva la nuova regola tecnica di prevenzione incendi e stabilisce che l’installatore deve verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell’attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.
Si riconferma che i contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo (omologazione), ai sensi della normativa vigente e che i componenti dei contenitori-distributori devono essere provvisti di marcatura CE, ai sensi delle direttive applicabili.